Cassazione: sì alla trascrizione delle adozioni omogenitoriali all’estero

Una sentenza della Cassazione, emessa nella giornata di ieri, permetterà la trascrizione in Italia delle adozioni all’estero da parte di coppie di uomini.

La vicenda inizia quando due genitori, uno cittadino italiano naturalizzato statunitense e l’altro cittadino USA, decidono di avviare le pratiche per la trascrizione dell’atto di nascita del loro figlio adottivo. Nei riguardi della situazione e del piccolo, cittadino statunitense, la Surrogates Court dello Stato di New York aveva emesso un provvedimento in materia. Nel provvedimento si era dato atto sia del consenso preventivo dei genitori biologici, sia dell’indagine fatta da un’agenzia statunitense che opera nel campo dei servizi sociali.

Una volta in Italia, però, i due si erano visti rifiutare la trascrizione dell’atto di nascita dal Comune di Samarate, in provincia di Varese. Secondo il Comune, infatti, le azioni da applicare erano quelle tipiche di un’adozione internazionale. La Corte d’Appello di Milano, però, ha prontamente ribadito con un’ordinanza il contrario. Secondo questi ultimi, invece, è possibile riconoscere l’adozione piena legittimata dal provvedimento dei giudici statunitensi.

La sentenza della Cassazione

«Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale – secondo le sezioni unite civili della Cassazione – il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo originario del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione».

Nelle parole della sentenza della Cassazione, quindi, non c’è una diretta apertura alla maternità surrogata. Cosa che, effettivamente, non era oggetto del caso in questione. La Suprema Corte ha, infatti, deciso prendendo in considerazione il solo interesse del minore. Con la sentenza di ieri, quindi, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal sindaco del comune di Samarate.