L’ira sovranista sui migranti LGBT+: intervista al Presidente di Avvocato di Strada

Nell’ultimo mese gli strilli della propaganda sovranista hanno messo insieme le grida anti migranti con quelle anti L-G-B-T (scandite bene con pronuncia romana, altrimenti non fa effetto): obiettivo colpire i richiedenti asilo che hanno manifestato nell’orientamento sessuale la causa della fuga dal loro paese. La macchina mediatica delle destre ha bisogno di individuare sempre nuovi soggetti da dare in pasto al proprio elettorato che quotidianamente deve sfogarsi con frustrazione su chi sente più tutelato di sé. Non esistendo numeri a disposizione della coppia Salvini-Meloni, l’unico mezzo a cui ricorrere per alimentare questa polemica sono video decontestualizzati su cui spesso vengono costruite fake news. Abbiamo coinvolto nel dibattito chi rappresenta uno scudo contro queste accuse: Antonio Mumolo, Presidente dell’associazione Avvocato di Strada ONLUS a cui si rivolgono moltissimi migranti richiedenti protezione internazionale.

Antonio Mumolo (Presidente dell’associazione Avvocato di Strada ONLUS)

L’intervista

In rapporto al numero totale dei vostri assistiti nell’ultimo anno, quanti sono i migranti che si rivolgono a voi per una richiesta di riconoscimento della protezione internazionale?

Nel 2018 le pratiche aperte in materia di protezione internazionale sono state 383 su un totale di 3945.

Quali sono le garanzie che Avvocato di Strada chiede alla propria rete di legali affinché possa essere allontanato il rischio di azioni inutilmente gravose nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato?

Gli avvocati, essendo volontari, non possono percepire alcun tipo di utilità per l’attività che svolgono in favore degli utenti della associazione. Nei casi in cui si richiede il patrocinio a spese dello Stato l’avvocato devolverà l’intero onorario all’associazione, detratta l’IVA, la Cassa e le tasse che pagherà sulla fattura. Nell’ambito del rapporto professionale che si instaura con l’utente ogni avvocato è chiaramente libero di decidere se e come agire per tutelare al meglio l’interesse del proprio assistito. Tuttavia, in tutte le sedi dell’associazione gli avvocati si riuniscono una volta al mese per discutere delle questioni legali che si presentano agli sportelli ed in quella occasione vengono spesso condivise anche le valutazioni circa l’opportunità di agire o meno in giudizio rispetto ad una determinata questione, creando così un contesto di condivisione e scambio reciproco.

Essendo già presente un primo giudizio della Commissione Territoriale, successivamente quello di un Tribunale di primo grado e infine una terza istanza della Cassazione, perché non vedere di buon grado una deflazione del lavoro delle Corti d’Appello e una diminuzione dei costi per lo Stato grazie al Decreto Minniti?

Come noto, il decreto Minniti dispone che la decisione con cui il Giudice di Prime Cure si pronuncia sulla domanda di protezione internazionale non sia reclamabile in appello, ma solamente ricorribile per Cassazione. Si tratta certamente di una misura deflattiva del contenzioso avanti alle Corti d’Appello, che però al contempo origina una grave violazione del diritto di difesa dei richiedenti asilo. Si consideri infatti che tutti i provvedimenti delle Amministrazioni statali sono impugnabili davanti al Giudice, ed il normale decorso di ogni procedimento prevede tre gradi di giudizio, due di merito ed uno di legittimità; non si può dimenticare infatti che il ricorso per Cassazione è possibile solo per limitati motivi previsti dalla Legge e che non attengono al merito della vicenda sottoposta al Giudice, ma unicamente alla corretta applicazione delle norme. Inoltre, il giudizio della Commissione Territoriale è emanato da un organo amministrativo e non da un’autorità giudiziaria, il che lo pone su un piano completamente diverso rispetto a quello della pronuncia di un Giudice: non è corretto dunque affermare che il giudizio della Commissione costituisca un primo grado di giudizio. Con la modifica introdotta dal Decreto Minniti dunque, senza nessuna ragione se non quella di ridurre il numero delle cause pendenti, ai richiedenti asilo è preclusa la possibilità di ottenere una seconda pronuncia della Corte d’Appello. In questo modo il trattamento loro riservato si differenzia – senza una valida ragione – da quello previsto per tutti gli altri soggetti. Riteniamo che la pur importante azione di deflazione del contenzioso non possa andare a scapito di un pieno diritto di difesa garantito a tutti dalla nostra Costituzione.



Relativamente ai richiedenti protezione internazionale LGBT+, secondo i numeri a disposizione di AdS, che percentuale rappresentano sul totale delle richieste di asilo?

Purtroppo allo stato non siamo in grado di fornire la percentuale dei richiedenti protezione internazionale LGBT+ che si rivolgono ai nostri sportelli. Indicativamente potremmo ipotizzare tra il 5 e il 10 percento.

Non esiste una violazione al diritto negativo di associazione nella comune richiesta rivolta ai migranti LGBT+ di dover svolgere attività di associazionismo per avvalorare una richiesta di protezione internazionale?

L’attività di associazionismo che il richiedente asilo dovesse svolgere in Italia non è o non dovrebbe essere un parametro di valutazione della sua richiesta di protezione internazionale. La Commissione Territoriale infatti è tenuta a valutare la condizione soggettiva del richiedente con riferimento al proprio Paese di origine: il requisito essenziale nel caso di specie potrebbe essere ad esempio il fatto che nel Paese di provenienza l’omosessualità sia un reato. Al più, potrebbe avvalorare una richiesta di protezione internazionale il fatto di aver svolto attività di associazionismo nel Paese di provenienza, ma ove questa ipotesi non si fosse verificata la Commissione Territoriale non dovrebbe tenerne conto in senso negativo. In Italia invece tale valutazione non ha alcuna ragion d’essere. L’orientamento sessuale o l’identità di genere sono condizioni soggettive certamente difficili da verificare, ma l’attività di associazionismo non le avvalora né le smentisce.

Nella Sua esperienza, l’orientamento sessuale rappresenta spesso una motivazione per la quale viene richiesta protezione o, al contrario, essa viene celata in quanto fonte di grave reato in patria?

Sicuramente l’orientamento sessuale o l’identità di genere rappresentano un fondato motivo di richiesta di protezione internazionale. Va però evidenziato che si tratta di una condizione soggettiva che non di rado i richiedenti asilo LGBT+ vivono in maniera problematica e non è detto che sia per loro facile far emergere tale elemento: nei loro Paesi di origine hanno vissuto spesso il loro orientamento sessuale o identità di genere in maniera nascosta o lo hanno del tutto soppresso perché costituisce reato. Quando presentano domanda di protezione internazionale è dunque un tema che emerge, ma riuscire ad esporlo ed a parlarne chiaramente è spesso difficile, perché può creare conflitto interiore anche in considerazione della cultura del Paese di origine.

 

Leggi anche: Migranti gay, Cassazione: «Accoglienza anche in assenza di leggi omofobe»

3 thoughts on “L’ira sovranista sui migranti LGBT+: intervista al Presidente di Avvocato di Strada

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.